beni di proprieta' dell'Istituto ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono esenti da sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi atto coattivo di natura civile o amministrativa, a meno che l'Istituto abbia espressamente rinunciato all'esenzione.

Testo vigente dal 22 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;141~accordo-art4 · fonte del testo