[1]Modifiche

[2]1. Il presente accordo puo' essere modificato su iniziativa del consiglio dei governatori della Fondazione UE-ALC o su richiesta di una delle parti. Le proposte di modifica sono trasmesse al depositario, che provvede a notificarle a tutte le parti a fini di valutazione e di negoziazione. 2. Le modifiche sono adottate per consenso ed entrano in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento di tutte le formalita' necessarie a tal fine. 3. Il depositario notifica a tutte le parti l'entrata in vigore delle modifiche.

Testo vigente dal 30 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-13;140~accordo-art23 · fonte del testo