1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa a aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuera' dietro deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140~art16 · fonte del testo