1. Al termine del presente Protocollo, la Parte italiana restituisce le Aree alla Parte albanese, la quale non e' tenuta a corrispondere alcun indennizzo per le migliorie apportate. 2. La Parte italiana allontana tutti i migranti dal territorio albanese entro il termine del presente Protocollo.

Testo vigente dal 22 febbraio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-02-21;14~protocollo-art11 · fonte del testo