Il trasferimento della persona condannata e' rifiutato da uno dei due Stati Parte:

  • 1)se la richiesta di trasferimento e' relativa ad una pena inflitta per dei fatti che sono stati giudicati definitivamente nello Stato di esecuzione e per i quali la pena, se ne e' stata inflitta una in questo Stato, e' stata eseguita o e' prescritta;
  • 2)se la condanna e' stata pronunciata per un reato puramente militare.

Testo vigente dal 18 febbraio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14~art6 · fonte del testo