• 1)Lo Stato di condanna informa senza ritardo lo Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che metta fine totalmente o parzialmente all'esecuzione della pena.
  • 2)Le autorita' competenti dello Stato di esecuzione mettono fine all'esecuzione della pena non appena informate di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare la pena del suo carattere esecutivo.

Testo vigente dal 18 febbraio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14~art13 · fonte del testo