[1]Attuazione della collaborazione

[2]1. La collaborazione avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate dall'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritenga che detta assistenza possa essere di interesse per l'altra Autorita' competente. 2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto e con modalita' tali da permettere di accertarne l'autenticita'. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate per e-mail, ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi sette (7) giorni lavorativi. 3. Le richieste di assistenza devono contenere:

  • A)il nome dell'Autorita' competente richiedente;
  • B)il nome dell'Autorita' competente destinataria della richiesta di assistenza;
  • C)i dettagli del caso;
  • D)una descrizione dell'assistenza richiesta;
  • E)lo scopo e i motivi della richiesta;
  • F)eventuali altre informazioni utili per l'esecuzione della richiesta.

Testo vigente dal 1 ottobre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-09-17;139~accordo-art5 · fonte del testo