[1]Termini

[2]1. Tutti i termini fissati nella presente sezione, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo agli atti o ai fatti cui si riferiscono, salvo disposizioni contrarie. 2. I termini di cui alla presente sezione possono essere modificati previo accordo tra le parti.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art346 · fonte del testo