[1]Investimenti e misure di regolamentazione

[2]1. Le parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio la tutela della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente o la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati nonche' la promozione e la tutela della diversita' culturale. 2. Si precisa che il semplice fatto che una parte legiferi, anche modificando la propria legislazione, in modo tale da incidere negativamente su un investimento o da interferire nelle aspettative di un investitore, comprese le aspettative di profitto, non costituisce una violazione di un obbligo a norma del presente capo. 3. Si precisa che la decisione di una parte di non concedere, rinnovare o mantenere una sovvenzione:

  • a)in assenza di un impegno specifico, a norma del diritto interno o di un contratto, a concedere, rinnovare o mantenere tale sovvenzione; oppure
  • b)qualora la decisione sia adottata in conformita' delle eventuali condizioni che disciplinano la concessione, il rinnovo o il mantenimento della sovvenzione, non costituisce una violazione delle disposizioni del presente capo. 4. Si precisa che nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata nel senso di impedire a una parte di interrompere la concessione di una sovvenzione1 o di richiederne il rimborso se tali provvedimenti sono stati ordinati dal tribunale ordinario o amministrativo competente o da un'altra autorita' competente2, oppure nel senso di obbligare tale parte di compensare l'investitore per l'applicazione di tali provvedimenti. ______ 1 Nel caso della parte UE, per "sovvenzione" s'intendono anche gli "aiuti di Stato" come definiti nell'ordinamento dell'UE. ______ 2 Nel caso della parte UE, le autorita' competenti a ordinare le misure di cui all'articolo 2.2, paragrafo 4, sono la Commissione europea o un organo giurisdizionale di uno Stato membro che applichi le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art22 · fonte del testo