[1]Dazi o tasse all'esportazione

[2]Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, nessuna delle due parti mantiene o istituisce dazi o tasse imposti all'esportazione o in relazione all'esportazione di merci verso l'altra parte.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art88 · fonte del testo