[1]Energia (comprese le energie rinnovabili)

[2]1. Le parti concordano che il loro obiettivo comune e' la promozione della cooperazione nell'ambito dell'energia, in particolare in settori quali le fonti energetiche sostenibili, pulite e rinnovabili, l'efficienza energetica, le tecnologie per il risparmio energetico, l'elettrificazione rurale e l'integrazione regionale dei mercati dell'energia, secondo quanto indicato dalle parti e nel rispetto della legislazione interna. 2. La cooperazione puo' comprendere, tra l'altro, le seguenti attivita':

  • a)l'elaborazione e la programmazione della politica energetica, che comprenda le infrastrutture interconnesse di rilevanza regionale, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il miglioramento dei mercati dell'energia, compresa la facilitazione del transito, della trasmissione e della distribuzione nelle Repubbliche della parte AC;
  • b)la gestione e la formazione nel settore energetico e il trasferimento di tecnologie e know-how, comprese le attivita' in corso sulle norme relative alle emissioni provenienti dalla produzione di energia e all'efficienza energetica;
  • c)la promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e lo studio dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia, in particolare per quanto attiene agli effetti sulla diversita' biologica, sulle risorse forestali e sul cambiamento della destinazione dei suoli;
  • d)la promozione dell'applicazione di meccanismi di sviluppo pulito a sostegno delle iniziative riguardanti i cambiamenti climatici e la variabilita' climatica.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art65 · fonte del testo