[1]Eccezioni

[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da:

  • a)imporre alle parti di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai loro interessi essenziali di sicurezza, o
  • b)impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione esse considerino necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza:
  • i)in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati;
  • ii)nell'ambito di attivita' economiche destinate, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;
  • iii)in relazione alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;
  • iv)in relazione ad appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale;
  • v)in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali;
  • c)impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione in ottemperanza agli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; o
  • d)impedire alle parti di decidere autonomamente le priorita' di bilancio o imporre loro di aumentare le risorse finanziarie destinate all'adempimento degli obblighi e degli impegni previsti dal presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione viene informato nella misura piu' ampia possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), e della loro revoca.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art357 · fonte del testo