[1]Sottocomitati

[2]1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 del titolo II (Quadro istituzionale) della parte I del presente accordo, il presente articolo si applica a tutti i sottocomitati istituiti dalla parte IV del presente accordo. 2. I sottocomitati sono composti di rappresentanti della Commissione europea, da una parte, e di rappresentanti di ciascuna Repubblica della parte AC, dall'altra. 3. I sottocomitati si riuniscono a livello appropriato una volta l'anno oppure su richiesta di una delle parti o del comitato di associazione. Le riunioni dal vivo si tengono alternativamente a Bruxelles o nell'America centrale. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti. 4. I sottocomitati sono presieduti, a turno e per un periodo di un anno, da un rappresentante della parte UE e da un rappresentante di una Repubblica della parte AC.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art348 · fonte del testo