[1]Elementi di prova

[2]Le parti adottano le misure necessarie affinche', qualora il titolare dei diritti abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per comprovare le sue affermazioni relative alla violazione su scala commerciale del suo diritto di proprieta' intellettuale e abbia indicato elementi di conferma delle stesse detenuti dalla controparte, le autorita' giudiziarie competenti possano disporre - se del caso e previa presentazione di un'istanza ove cio' sia previsto dalla legislazione applicabile - che la controparte fornisca detti elementi, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art262 · fonte del testo