[1]Varieta' vegetali

[2]1. Le parti prevedono la protezione delle varieta' vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due. 2. Le parti convengono che non esiste contraddizione tra la protezione delle varieta' vegetali e la capacita' di una parte di proteggere e conservare le proprie risorse genetiche. 3. Le parti hanno il diritto di stabilire eccezioni ai diritti esclusivi riconosciuti ai costitutori di varieta' in modo da consentire agli agricoltori di conservare, utilizzare e scambiare sementi prodotte in azienda o materiali di moltiplicazione protetti.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art259 · fonte del testo