[1]Durata dei diritti d'autore

[2]Le parti convengono che per il calcolo della durata della protezione dei diritti d'autore si applicano le norme di cui agli articoli 7 e 7-bis della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, a condizione che la durata minima della protezione, quale definita all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della convenzione di Berna, sia di settanta anni.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art234 · fonte del testo