[1]Documentazione di gara

[2]1. Un soggetto appaltante trasmette ai fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. La documentazione di gara fornisce una descrizione completa di quanto enunciato nell'appendice 8 (Documentazione di gara) dell'allegato XVI, se non gia' contenuta nell'avviso di gara. 2. Su richiesta, un soggetto appaltante fornisce tempestivamente la documentazione di gara a tutti i fornitori che partecipano all'appalto e risponde a qualsiasi loro ragionevole richiesta di informazioni, purche' tali informazioni non avvantaggino l'interessato rispetto ai concorrenti nell'appalto e purche' la richiesta sia stata presentata entro i termini previsti. 3. Se un soggetto appaltante, nel corso della procedura di appalto, modifica i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, e' tenuto a comunicare per iscritto tutte le modifiche di cui sopra:

  • a)a tutti i fornitori partecipanti alla gara al momento della modifica delle informazioni, se noti, e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalita' utilizzate per trasmettere le informazioni iniziali;
  • b)in tempo utile onde consentire ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare le offerte, se del caso.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art217 · fonte del testo