[1]Diritti

[2]Le parti si impegnano a provvedere affinche':

  • a)i diritti eventualmente applicati per valutare la conformita' dei prodotti originari del territorio di una parte siano equi in rapporto a quelli applicati per la valutazione della conformita' di prodotti simili di origine nazionale oppure originari dell'altra parte, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto e altra natura dovute alla diversa ubicazione degli impianti del richiedente e dell'organismo di valutazione della conformita';
  • b)una parte dia all'altra parte l'opportunita' di contestare l'importo addebitato per la valutazione della conformita' dei prodotti, qualora i diritti siano eccessivi rispetto al costo del servizio di certificazione e cio' comprometta la competitivita' dei suoi prodotti;
  • c)la durata prevista per l'espletamento di qualsiasi procedura obbligatoria di valutazione della conformita' sia ragionevole ed equa per le merci importate e per quelle di produzione interna.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art137 · fonte del testo