[1]Obiettivi

[2]1. L'obiettivo del presente capo e' agevolare e incrementare gli scambi di merci individuando, prevenendo ed eliminando gli ostacoli inutili agli scambi tra le parti che possono derivare dall'elaborazione, dall'adozione e dall'applicazione di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformita' ai sensi dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi ("accordo TBT"). 2. Le parti si impegnano a cooperare per il rafforzamento dell'integrazione regionale all'interno delle parti su questioni relative agli ostacoli tecnici agli scambi. 3. Le parti si impegnano a sviluppare e rafforzare le capacita' tecniche sulle questioni relative agli ostacoli tecnici agli scambi con lo scopo di migliorare l'accesso ai rispettivi mercati.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art125 · fonte del testo