[1]Eccezioni

[2]Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti adottino o applichino provvedimenti:

  • a)necessari per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico;
  • b)necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con il presente capo, ivi compresi quelli relativi:
  • i)alla prevenzione di infrazioni penali, di pratiche ingannevoli e fraudolente o ai mezzi per far fronte alle conseguenze di un'inadempienza contrattuale (fallimento, insolvenza e tutela dei diritti dei creditori);
  • ii)alle misure adottate o mantenute per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario di una Parte;
  • iii)all'emissione, alla negoziazione e al commercio di titoli, opzioni, contratti a termine o altri prodotti derivati;
  • iv)alla rendicontazione finanziaria o alla registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorita' di vigilanza o di regolamentazione finanziaria; o
  • v)all'osservanza di ordinanze o deliberazioni adottate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art83 · fonte del testo