[1]Diritti e oneri

[2]Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsiasi tipo diversi dai dazi doganali e dalle voci che sono escluse dalla definizione di dazio doganale di cui all'articolo 2.3 (Dazi doganali), imposti in relazione all'importazione o all'esportazione:

  • a)i diritti e gli oneri sono imposti solo per i servizi forniti in relazione all'importazione o all'esportazione in questione o per le formalita' necessarie per tale importazione o esportazione;
  • b)i diritti e gli oneri non superano il costo approssimativo del servizio fornito;
  • c)i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem;
  • d)i diritti e gli oneri non sono imposti per quanto riguarda i servizi consolari;
  • e)le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate per mezzo di una fonte ufficialmente designata e, se possibile, per mezzo di un sito web ufficiale. Tali informazioni comprendono la ragione per la quale un diritto od onere e' imposto per il servizio fornito, l'autorita' responsabile, i diritti e gli oneri che saranno applicati e le modalita' di pagamento;
  • f)diritti e oneri nuovi o modificati non sono imposti finche' non sono pubblicate e rese facilmente accessibili le informazioni di cui alla lettera e).

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art69 · fonte del testo