[1]Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

[2]1. Le Parti si prestano reciproca assistenza amministrativa nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. 2. Le Parti non fanno ricorso al capo 14 (Risoluzione delle controversie) del presente accordo per le questioni oggetto dell'articolo 9.1 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art614 · fonte del testo