[1]Decisioni

[2]1. Nel perseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato per il commercio ha la facolta' di prendere decisioni su ogni questione nei casi previsti dal presente accordo. 2. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per attuarle. Il comitato per il commercio puo' anche formulare appropriate raccomandazioni. 3. Il comitato per il commercio elabora le sue decisioni e le sue raccomandazioni mediante accordo tra le Parti.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art154 · fonte del testo