[1]Responsabilita' delle persone giuridiche

[2]1. Le Parti adottano, nel rispetto dei rispettivi principi giuridici, le disposizioni necessarie per stabilire la responsabilita' delle persone giuridiche per i reati di cui all'articolo 10.54. 2. Tale responsabilita' e' senza pregiudizio della responsabilita' penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1056 · fonte del testo