Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni scolastiche, Universita' e altri Istituti d'Istruzione Superiore e di formazione continua, attraverso l'intensificazione delle intese interscolastiche e interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse. Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte nelle Universita', negli Istituti di istruzione e di formazione superiori, nonche' nelle istituzioni scolastiche.

Testo vigente dal 30 settembre 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2025-09-17;137~accordo-art2 · fonte del testo