[1]Altre disposizioni

[2]1. Resta ferma la non applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 4, 5 e 6, nonche' delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, per i redditi di impresa, i redditi fondiari e i redditi diversi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) del TUIR, ad esclusione dei redditi diversi generati dalle attivita' di cui all'articolo 2, paragrafo 4, di pertinenza dei soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). 2. Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 non comportano alcuna modifica del regime di esenzione stabilito nell'articolo 17 del Trattato del Laterano.

Testo vigente dal 22 luglio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;137~convenzione-art5 · fonte del testo