1. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. In tale contesto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del presente accordo, le Parti ribadiscono la dichiarazione di Madrid del 17 maggio 2002. 2. Ciascuna Parte puo' notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art55 · fonte del testo