Le Parti concordano che il dialogo politico sara' condotto:

  • a)se del caso e previo accordo di entrambe le Parti, a livello di capi di Stato e di governo,
  • b)a livello ministeriale, in particolare nel quadro della riunione ministeriale nell'ambito del dialogo di San Jose';
  • c)a livello di alti funzionari;
  • d)a livello operativo; e utilizzera' nella misura del possibile le vie diplomatiche.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art4 · fonte del testo