[1]in materia di appalti pubblici

[2]Le parti concordano che la cooperazione in tale ambito sara' finalizzata a promuovere procedure reciproche, non discriminatorie, trasparenti e, se le Parti raggiungono un accordo in tal senso, aperte (1), per i relativi appalti pubblici e, se opportuno, a tutti i livelli.

[3]---------------------------

[4](1)A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, seconda frase, il termine "aperte" non sara' inteso nel senso di "accesso".

Testo vigente dal 5 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art16 · fonte del testo