1. Le Amministrazioni doganali delle rispettive Parti Contraenti cooperano, se necessario, nel quadro della legislazione in vigore nei rispettivi territori e nei limiti delle proprie competenze, nell'ambito delle consegne controllate di stupefacenti e sostanze psicotrope, in modo da identificare le persone implicate nelle infrazioni doganali. 2. La decisione di cui al comma l di fare ricorso alle consegne controllate sara' presa caso per caso.

Testo vigente dal 29 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;137~accordo-art12 · fonte del testo