in vigore dell'Accordo. 1. Il presente Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data in cui i Governi di otto Stati avranno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a condizione che una o piu' linee della rete ferroviaria internazionale "E" colleghino ininterrottamente i territori di almeno 4 dei suddetti Stati. Se tale condizione non e' soddisfatta, l'Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che permettera' di soddisfare a detta condizione. 2. Per ogni Stato che depositera' uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo la data a partire dalla quale decorre il termine di 90 giorni specificato al paragrafo 1 del presente Articolo, l'Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data di detto deposito.

Testo vigente dal 24 aprile 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-04-03;137~accordo-art6 · fonte del testo