Ciascuna Parte consente ai cittadini del Paese d'origine di presentare domanda di visto per vacanza-lavoro presso l'Ambasciata o il Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d'origine. Se necessario, i candidati sosterranno un colloquio con rappresentanti dell'Ambasciata o del Consolato per stabilire la loro idoneita'.

Testo vigente dal 26 settembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-09-17;136~accordo-art2 · fonte del testo