[1]Entrata in vigore, applicazione provvisoria, durata e denuncia

[2]1.Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine. 2.Fatto salvo il paragrafo 1, l'Australia e l'Unione possono applicare provvisoriamente disposizioni del presente accordo definite congiuntamente in attesa della sua entrata in vigore. L'applicazione provvisoria ha inizio il trentesimo giorno dalla data in cui l'Australia e l'Unione si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine. 3.Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti puo' comunicare per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art61 · fonte del testo