1. Agli effetti del presente Accordo e' considerato "servizio regolare" il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati. 2. Con tali servizi si e' autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori al capolinea e nelle altre localita' stabilite. 3. Ai fini dei servizio si e' obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali delle Parti Contraenti che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

Testo vigente dal 16 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135~accordo-art3 · fonte del testo