Le Parti Contraenti, nel rispetto dei controlli di natura doganale, di frontiera e sanitaria, applicheranno le disposizioni degli Accordi internazionali da esse firmate, mentre, al fine di regolamentare le questioni non coperte dai suddetti Accordi, si dovra' applicare la legislazione di ciascuna Parte Contraente.

Testo vigente dal 16 luglio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135~accordo-art20 · fonte del testo