1. Le autorizzazioni ed altri documenti di trasporto richiesti in virtu' del presente Accordo, devono essere tenuti a bordo del veicolo durante i viaggi e soggetti al controllo da parte dei rappresentanti delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. 2. I documenti di trasporto devono essere completati prima di intraprendere il viaggio. 3. Nel caso in cui le dimensioni ed il peso del veicolo che viaggia carico o a vuoto superino gli standards, consentiti stabiliti nel territorio dell'altra Parte, il vettore deve richiedere un'autorizzazione speciale alle Autorita' competenti dell'altra Parte Contraente. 4. I trasportatori ed il personale impegnato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme e le disposizioni relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio di ciascuna Parte Contraente. 5. In caso di violazione delle norme e delle disposizioni di cui al punto 4 del presente articolo, si risponde davanti alle Autorita' del Paese Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Testo vigente dal 16 luglio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135~accordo-art17 · fonte del testo