1. Ai fini dell'estradizione, si richiede che il reato che la motiva sia stato commesso nel territorio dello Stato richiedente. 2. Qualora il reato per il quale si richiede l'estradizione sia stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, si concedera' l'estradizione sempre che lo Stato richiedente abbia giurisdizione per conoscere del reato che motiva la richiesta e per emettere la relativa sentenza.

Testo vigente dal 28 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;135~trattato-art2 · fonte del testo