1. Ai fini del presente Trattato, le comunicazioni vengono effettuate dalla Repubblica del Peru' tramite il Ministero degli Affari Esteri e dalla Repubblica Italiana tramite il Ministero degli Affari Esteri. La richiesta di detenzione preventiva puo' essere anticipata anche attraverso l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL). 2. Le richieste di estradizione e le altre comunicazioni vengono redatte nella lingua della Parte richiedente. 3. Le comunicazioni e i documenti trasmessi in originale o in copia autenticata, sono esenti da qualsiasi tipo di legalizzazione ai fini del presente Trattato.

Testo vigente dal 28 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-05-03;135~trattato-art17 · fonte del testo