[1]Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico

[2]1. Ciascuna Parte, nei limiti delle sue capacita', promuove e facilita:

  • a)la messa a disposizione del pubblico delle informazioni disponibili concernenti:
  • i)l'impatto ambientale e sulla salute del mercurio e dei composti di mercurio;
  • ii)le alternative esistenti al mercurio ed ai suoi composti;
  • iii)i temi individuati al paragrafo 1 dell'articolo 17;
  • iv)i risultati delle proprie attivita' di ricerca, sviluppo e monitoraggio di cui all'articolo 19, e
  • v)le attivita' per adempiere i propri obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
  • b)l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico riguardo agli effetti dell'esposizione al mercurio ed ai composti di mercurio sulla salute umana e sull'ambiente in collaborazione con le pertinenti organizzazioni intergovernative e non governative e le popolazioni vulnerabili, ove opportuno. 2. Ciascuna Parte utilizza i meccanismi esistenti o valuta la possibilita' di mettere a punto dei meccanismi, quali i registri dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti, se del caso, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime delle quantita' annue di mercurio e di composti di mercurio che vengono emessi, rilasciati o smaltiti tramite le attivita' umane.

Testo vigente dal 27 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134~art18 · fonte del testo