[1]Parte II: Procedura di conciliazione

[2]La procedura di conciliazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della presente Convenzione, e' la seguente:

[4]La richiesta di una parte contendente di istituire una commissione di conciliazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della presente convenzione deve essere trasmessa per iscritto al Segretariato, con copia all'altra o alle altre parti in causa. Il Segretariato conseguentemente ne da' tempestiva informazione a tutte le Parti.

Testo vigente dal 27 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134~allegato-e-parte-ii-art1 · fonte del testo