Eventuali disaccordi che dovessero insorgere tra i soggetti vincolati dalla decisione finale ai sensi del precedente articolo 16, per quanto riguarda l'interpretazione o l'attuazione della decisione finale, possono essere sottoposti da una parte al tribunale arbitrale che ha pronunciato la sentenza.

Testo vigente dal 27 ottobre 2020

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134~allegato-e-parte-i-art17 · fonte del testo