Pagamento delle sottoscrizioni azionarie

  • a)I pagamenti delle quote sottoscritte avverranno in valute convertibili, eccetto quelli dei paesi in via di sviluppo, che saranno fatti nella loro valuta fino al 25% della parte in contante delle loro sottoscrizioni, da pagarsi ai sensi dell'art. 7, (i).
  • b)Le chiamate per una qualsiasi porzione di sottoscrizione non pagata saranno uniformi per tutti i titoli.
  • c)se, a seguito di chiamata, l'ammonatare ricevuto dall'Agenzia si rivelasse insufficiente a far fronte agli obblighi che hanno necessitato la chiamata stessa, l'Agenzia potra' fare ulteriori chiamate per le sottoscrizioni non pagate fino a che il capitale ricevuto complessivo non sia sufficiente a far fronte ai propri obblighi.
  • d)la responsabilita' relativa alle azioni sara' limitata alla porzione di quota non pagata del costo di emissione.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art8 · fonte del testo