Procedura Qualsiasi proposta intesa ad emendare la presente Convenzione, presentata da un membro, da un Governatore o da un amministratore, dovra' essere inoltrata al Presidente del Consiglio di amministrazione che la sottoporra' a quest'ultimo. Qualora l'emendamento proposto sia raccomandato dal Consiglio di amministrazione sara' sottoposto al Consiglio ( dei Governatori) per essere approvato conformemente all'articolo 59. Una volta che un emendamento stato sia debitamente approvato dal Consiglio, l'Agenzia lo notifichera' formalmente a tutti i membri. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i membri novanta giorni dopo la data della loro notifica, salvo che il Consiglio non specifichi una diversa data.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art60 · fonte del testo