Applicazione del presente capitolo Ogni membro adottera' nel proprio territorio le misure necessarie per attuare, in conformita' alla propria legislazione, i principi stabiliti dal presente capitolo ed informera' l'Agenzia dagli specifici provvedimenti adottati.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art49 · fonte del testo