Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 386.350 perl'anno 2007, di euro 380.850 per l'anno 2008 e di euro 386.350 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 23 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-08-02;132~art3 · fonte del testo