1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ricevera' e comunichera' a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno fatte al momento della ratifica o dell'adesione. 2. Non sara' autorizzata nessuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione. 3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che informera' tutti gli Stati parte della Convenzione. La notifica avra' effetto alla data di ricezione.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132~art28 · fonte del testo