1. Gli Stati Parte si accorderanno reciprocamente la massima cooperazione giuridica in relazione ai procedimenti penali condotti in materia di sparizione forzata, compreso fornire gli elementi di prova in proprio possesso che siano necessari al processo. 2. La reciproca assistenza in campo giuridico e' subordinata alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico dello Stato Parte richiesto o dai trattati applicabili in materia di assistenza legale comprese, in particolare, le condizioni che lo Stato Parte richiesto puo' addurre per rifiutare la mutua cooperazione in campo legale o sottoporla a determinate condizioni.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art14 · fonte del testo