[1]1. Le vittime che partecipano ai procedimenti in conformita' con le regole da 89 a 91 delle Regole di procedura e prova godranno dei seguenti privilegi, immunita' e facilitazioni nella misura in cui cio' sia necessario per comparire dinanzi alla Corte, anche durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte, dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo:

  • a)immunita' da arresto o detenzione personale;
  • b)immunita' dal sequestro del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato;
  • c)immunita' da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante la loro comparsa dinanzi alla Corte; tale immunita' continuera' ad essere concessa loro anche dopo la loro comparsa dinanzi alla Corte;
  • d)esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte.

[2]2. Le vittime che partecipano ai procedimenti in conformita' con le regole da 89 a 91 delle Regole di procedura e prova e che godono dei privilegi, delle immunita' e delle facilitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno dotati dalla Corte di un documento attestante la loro partecipazione ai procedimenti della Corte e che specifichi la durata di tale partecipazione.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art20 · fonte del testo