1. Il fondo complementare dispone di un'assemblea e di un segretariato presieduto da un direttore. 2. Gli articoli dal 17 al 20 e dal 28 al 33 della convenzione Fondo del 1992 si applicano all'assemblea, al segretariato e al direttore del fondo complementare; 3. L'articolo 34 della convenzione Fondo del 1992 si applica al fondo complementare.

Testo vigente dal 13 luglio 2005

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;130~protocollo-art16 · fonte del testo