Paragrafo 1 - I lavoratori che si recano dall'uno dei Paesi contraenti nell'altro per esercitarvi la loro attivita' beneficiano, cosi' come i loro familiari residenti nel Paese del nuovo luogo di lavoro, delle prestazioni previste dalla legislazione di detto Paese nel caso di malattia o di tubercolosi, purche': 1°) essi soddisfino le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni nei confronti della legislazione del Paese del nuovo luogo di lavoro, totalizzando, se del caso, i periodi di assicurazione compiuti successivamente o alternativamente nei due Paesi; 2°) La malattia si sia manifestata posteriormente alla loro ultima iscrizione al regime di detto Paese. Paragrafo 2 - Nel caso in cui la malattia si sia manifestata prima dell'iscrizione al regime del Paese del nuovo luogo di lavoro e qualora il periodo di assicurazione compiuto precedentemente dal lavoratore nel regime dell'altro Paese non abbia cessato di produrre effetto, le prestazioni rimangono a carico di quest'ultimo regime. Le condizioni in cui sono erogate saranno determinate con Accordo Amministrativo.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art7 · fonte del testo